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Somministrazioni bevande alcoliche nelle sedi dei Club – Informazioni aggiuntive

Riportiamo, a seguire, il testo della Circolare n. 7/A – 2012 emessa dallo Studio Martinelli, consulente della FMI, riguardo l’argomento in oggetto.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare esplicativa n. 3656 del 12.09.2012, illustra le principali novità contenute nel D.Lgs. n.147/2012 che, pubblicato in GU lo scorso 30 agosto, è entrato in vigore il 14 settembre ed ha modificato il Decreto Legislativo 59/2010, di recepimento della direttiva Servizi di provenienza comunitaria in materia di semplificazione e libera concorrenza nel mercato.

Le principali novità introdotte dalla norma riguardano la modifica degli articoli 64 e 71 del già indicato D.Lgs. 59/2010 che, rispettivamente, individuano il titolo autorizzatorio necessario per l’apertura, il trasferimento e il subentro negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e i requisiti morali e professionali per poter materialmente esercitare l’attività nel settore della somministrazione e per la vendita di generi alimentari.

La circolare, al fine di favorire una omogenea applicazione delle nuove disposizioni sul territorio nazionale, passa in rassegna le innovazioni riportando in merito opportune precisazioni e riservando un apposito paragrafo alla somministrazione di alimenti e bevande non rivolta al pubblico, ma operata all’interno di associazioni e circoli privati.

L’art. 71 comma 6 del Decreto 59 cit., dopo la modifica apportata dal decreto 147, recita : “L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, è consentito a chi é in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:[…] “

Per effetto della soppressione della locuzione “anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone”, prima contenuta nel testo della norma citata, non è più obbligatorio il possesso di uno dei requisiti professionali elencati alle lett. a), b) e c) del comma 6 dell’art. 71, nel caso di attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate non al pubblico, ma nei confronti di una cerchia determinata di soggetti come avviene nei circoli privati come le associazioni sportive dilettantistiche.

La circolare ministeriale ricorda in proposito che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati è disciplinata dal D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 “Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati”, che correla strettamente la normativa amministrativa, qui commentata, alla normativa di carattere fiscale che riguarda questi Enti, dettata dall’art. n. 148 TUIR.

Il DPR 235 cit. prevede infatti, solo per determinate categorie di associazioni e circoli privati, la possibilità di intraprendere un’attività di somministrazione senza che sia necessario alcun requisito professionale da parte del soggetto che opera; requisito invece richiesto in tutte le altre ipotesi.

La modifica apportata al comma 6 dell’art. 71, per come sopra testualmente riportato, ha determinato l’inapplicabilità di tutte quelle disposizioni del citato DPR n. 235, che richiamano l’obbligo del possesso dei requisiti professionali nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati, che pertanto non saranno più necessari neanche nell’ipotesi di affidamento dell’attività di gestione in favore di terzi.

Un’associazione sportiva dilettantistica che intende iniziare presso la propria sede sociale la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri soci, pertanto, potrà farlo anche senza la necessità che ci sia l’iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, da parte del rappresentante legale della stessa, o del terzo al quale eventualmente viene affidata la gestione del punto di ristoro.

Permane però la differenza prevista dal DPR 235 citato, sulle modalità di concessione della licenza in quanto:

Se l’associazione è affiliata ad un ente o organizzazione con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno, potrà limitarsi a presentare al Comune, nel cui territorio si esercita l’attività, che la comunica per conoscenza alla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) per il parere necessario all’eventuale rilascio dell’autorizzazione di idoneità sanitaria, una semplice Segnalazione certificata di Inizio attività (SCIA) e potrà immediatamente iniziare l’attività di somministrazione.

Le autorità competenti comunicheranno un eventuale diniego entro 60 gg. altrimenti l’attività potrà proseguire.

Se NON aderente ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’interno, dovrà presentare al Comune, nel cui territorio si esercita l’attività, domanda di autorizzazione e dovrà attendere la concessione della stessa prima di poter intraprendere l’attività.

In ogni caso resta fermo, indistintamente per tutte le tipologie di associazioni e circoli, il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al citato art. 71.

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