Quali sono le disposizioni del “PNRR 2” (Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 – GU Serie Generale n. 100 del 30-04-2022) di interesse per il mondo sportivo ed associativo?
➢ Fattura elettronica anche per minimi, forfettari e soggetti in regime ex L. 398/1991 (art. 18, commi 2-3). Il Governo ha esteso l’obbligo di fatturazione elettronica e di trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati ai soggetti passivi che:
* rientrano nel c.d. “regime di vantaggio” (art. 27, commi 1 e 2, Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)
* applicano il regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)
* che si trovano in “regime di 398” (dunque anche ai sodalizi sportivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli 1 e 2 della L. 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000)
Tale obbligo si applicherà a partire dal:
– 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno 2021 abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000
– 1° gennaio 2024 per i soggetti che non raggiungono tale soglia
Per il solo primo trimestre di vigenza dell’obbligo – luglio/settembre 2022 – non sono previste sanzioni a carico dei nuovi soggetti interessati a condizione che la fattura elettronica venga emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
➢ Sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici (art. 18, co. 1). È stata anticipata al 30 giugno 2022 l’entrata in vigore della disciplina che prevede, nei casi di mancata accettazione di un pagamento elettronico di qualsiasi importo da parte di un soggetto obbligato, l’applicazione della sanzione pecuniaria pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione.