Un minore può diventare socio del Moto Club e richiedere la Tessera FMI?
Un minore può diventare socio di un Moto Club ma, stante la mancanza della piena capacità di agire fino al raggiungimento della maggiore età (art. 2 del Codice Civile), la sua domanda di ammissione all’Associazione e di richiesta di tesseramento alla FMI dovrà essere firmata dai genitori/tutori, esercenti la responsabilità genitoriale.
Il socio minore ha diritto di voto nell’Assemblea del Moto Club?
Il diritto di voto dei soci minorenni deve essere validamente riconosciuto negli statuti dei Moto Club.
Può essere riconosciuto a coloro che abbiano raggiunto una certa maturità, come ad esempio al compimento del sedicesimo anno d’età (come proposto dalla FMI nel proprio statuto tipo), oppure consentendo ad uno dei genitori di esercitare il diritto di voto in vece del minore.
Un socio minore può candidarsi ed essere eletto nel Consiglio Direttivo del Moto Club?
Il diritto per il minore all’elettorato passivo (ossia la possibilità di essere eletto come componente degli organi direttivi dell’Associazione) è sempre da escludere, in quanto questo comporterebbe il compimento di veri e propri atti giuridici per i quali egli non è giuridicamente “capace” ai sensi del Codice Civile. Inoltre, non è consentito che il diritto all’elettorato passivo del minore venga trasferito in capo ai genitori, in quanto lo stesso è un diritto personalissimo dell’associato.
I Moto Club possono svolgere le Assemblee in modalità a distanza anche se è cessato lo stato di emergenza (Covid-19)?
In assenza di contraria previsione statutaria, le associazioni (dunque anche i Moto Club) prive della qualifica di Enti del Terzo Settore (ETS) possono continuare a convocare e svolgere le proprie assemblee mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione, purché sia consentito al Presidente di verificare l’identità degli intervenuti che partecipano e votano.
I Moto Club che hanno utilizzato il c.d. Statuto tipo FMI, secondo cui “L’assemblea deve essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati”, possono convocare le assemblee a distanza, in quanto la convocazione presso la sede o altro “luogo idoneo” non appare incompatibile con la previsione che la partecipazione alle riunioni avvenga telematicamente.
Per quanto, invece, riguarda i Moto Club che sono anche ETS, possono svolgere l’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione solo se vi è un’espressa previsione in tal senso nello statuto o nell’atto costitutivo.
Quale piattaforma online deve essere utilizzata per lo svolgimento dell’Assemblea?
Non vi è una specifica indicazione della piattaforma da utilizzare, ma il Consiglio dovrà valutare lo specifico contesto di riferimento e individuare uno strumento che sia adeguato a consentire la potenziale accessibilità a tutti gli associati oltre che la loro fattiva partecipazione.
Pertanto è necessario individuare un sistema di videoconferenza che permetta l’interazione tra gli associati, la visibilità di tutti e l’eventuale possibilità di scambio di documenti, laddove necessario, in ragione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
Ricordiamo che è necessario garantire l’identificabilità ed il pieno esercizio del diritto di voto dei soci partecipanti. A tal fine è possibile avvalersi di ulteriori appositi strumenti offerti dalle diverse piattaforme telematiche.
Quali sono i termini e le modalità di convocazione delle Assemblee a distanza?
I termini di convocazione sono i medesimi previsti dallo statuto sociale, mentre per le modalità di convocazione sarà opportuno procedere anche con un avviso di convocazione che consenta di raggiungere personalmente tutti i soci (es: invio email, invio sms, pubblicazione sul sito internet del motoclub, pubblicazione sui canali social). Questo per poter dimostrare l’avvenuto rispetto della necessaria pubblicità e democraticità previsti per legge.
Come deve essere redatto il verbale di Assemblea svolta in modalità a distanza?
Il verbale dell’Assemblea a distanza potrà essere redatto anche non contestualmente, ma dovrà comunque essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Il luogo fisico della sede assembleare da indicare in atti sarà quello in cui si trova il Segretario estensore, il quale dovrà però avere la cura di specificare in atti che “l’assemblea è tenuta con modalità telematica nel rispetto della normativa emergenziale di contenimento della diffusione del Covid-19, di cui agli articoli 73 e 106, D.L. 18/2020 e art. 3, D.L. 183/2020 (conv. in L. 27/2020)”.
Nel verbale devono essere indicati anche gli strumenti telematici utilizzati.
I Moto Club affiliati possono utilizzare il logo della Federazione Motociclistica Italiana in abbinamento al proprio marchio?
I Moto Club affiliati hanno la possibilità di utilizzare legittimamente il Logo della FMI in abbinamento, seppur distinto, rispetto al proprio logo o alla propria denominazione, e ciò comunque sempre e solo nel periodo di validità dell’affiliazione e nel rispetto delle rigide prescrizioni di grandezza, forma, colore e modalità di uso dettagliatamente indicate nel Regolamento del Logo FMI, pubblicate sul sito federale.
Non è da ritenersi ammissibile, dunque, l’inclusione del Logo, del carattere tipografico (lettering) o della denominazione (“Federazione Motociclistica Italiana” o “FMI”) all’interno del logo dei MC. È inoltre fatto divieto assoluto a soggetti affiliati o riconosciuti a qualunque titolo dalla Federazione di fregiarsi o utilizzare il logo del CONI sia esso accompagnato o meno dai “cerchi olimpici”.
Il marchio della Federazione Motociclistica Italiana non è cedibile a terzi, ma ne viene concesso l’utilizzo esclusivamente a soggetti espressamente e tassativamente identificati e riconosciuti dalla Federazione.
Dove posso apporre il logo FMI?
Il logo FMI può essere apposto in calce alla propria carta intestata, sulle targhe delle proprie sedi, su tutto l’abbigliamento ufficiale e di rappresentanza, sui mezzi di trasporto quali camion e furgoni, su fondali interviste (back-drop), all’interno delle aree hospitality o motorhome nonché sul proprio materiale cartaceo o digitale (locandine, volantini, programmi ufficiali, comunicati stampa, sui propri siti web, social etc.). Per ogni specifico utilizzo sarà però necessario attenersi alle proporzioni, misure e allocazioni specificamente stabilite dalla Federazione.
Qualora una ASD/SSD non rinnovasse l’affiliazione, dovrà immediatamente rimuovere il Logo FMI ed ogni eventuale segno riconducibile alla Federazione ovunque lo abbia apposto.
La Federazione si riserva la piena facoltà di effettuare attività di monitoraggio e di predisposizione di controlli volontari o su apposita segnalazione.
Cosa prevede la Riforma dello Sport (Legge 23 luglio 2021, n.106)?
➢ Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le Associazioni sportive dilettantistiche (art. 10 ter)
Al fine di consentire alle Associazioni Sportive Dilettantistiche di disporre del tempo necessario per recuperare l’equilibrio economico per la prosecuzione delle loro attività sportive e sociali, viene disposta una proroga fino al 31 dicembre 2023 delle concessioni relative ad impianti sportivi su terreni demaniali e comunali che siano già scadute o in attesa di rinnovo ovvero in scadenza entro l’anno 2021, in analogia e ad integrazione di quanto disposto dall’art. 100 del Decreto Legge “Agosto” (D.L. n. 104/2020), con il quale è stata concessa una proroga, in quel caso quindicennale, delle concessioni fluviali e lacuali alle “Società sportive iscritte al registro del CONI”.
➢ Entrata in vigore dei decreti attuativi della c.d. Riforma dello Sport (art. 10 co. 13 quater)
Il Parlamento ha modificato i termini di entrata in vigore delle disposizioni dei Decreti legislativi di Riforma dello Sport come segue:
DATA DI ENTRATA IN VIGORE NORME DI RIFERIMENTO MISURE
1° gennaio 2022 art. 10 D.lgs. n. 36/2021 Riconoscimento a fini sportivi: viene istituito il “Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche” presso il Dipartimento per lo Sport in luogo del Registro tenuto attualmente dal CONI
art. 39, D.lgs. n. 36/2021 Istituzione del Fondo per il passaggio al professionismo ed estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili
art. 40, D.lgs. n. 36/2021 Misure volte alla promozione della parità di genere a tutti i livelli ed in ogni struttura
artt. 43 – 50, D.lgs. n. 36/2021 Disposizioni per le pari opportunità per le persone con disabilità nell’accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato
D.lgs. n. 40/2021 Disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali
31 agosto 2022 D.lgs. n. 39/2021 Norme in materia di semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi ivi compresa l’acquisizione della personalità giuridica per il tramite dell’iscrizione al Registro
1° gennaio 2023 D.lgs. n. 36/2021 (salvo disposizioni già in vigore)
Disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo
D.lgs. n. 37/2021 Disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo
D.lgs. n 38/2021 Norme in materia di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi
Quali sono gli aspetti principali della Riforma dello Sport che interessano i Moto Club?
❖ Istituzione del “Registro nazionale delle attività dilettantistiche” presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport – che sostituirà l’attuale Registro tenuto e gestito dal CONI. Il nuovo Registro avrà funzioni e caratteristiche simili a quelle del “RUNTS” in relazione al Terzo Settore per cui tutti dati e le notizie inseriti saranno “opponibili ai terzi” e certificherà la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive in esso iscritte per tutti gli effetti agevolativi e non solo che l’ordinamento ricollega a tale qualifica.
Alla domanda di iscrizione, in aggiunta a quanto già richiesto oggi, dovranno essere allegati anche i contratti con i collaboratori con l’indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte da ciascuno e i rendiconti annuali con le relative delibere assembleari di approvazione.
❖ Nuova definizione della figura del lavoratore sportivo, definito come “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo” (art. 2 decreto 36, in vigore dal 1° gennaio 2022). Al lavoratore sportivo così definito, dovranno essere assicurate specifiche tutele sanitarie, assicurative e previdenziali in base all’inquadramento del relativo rapporto di lavoro. Lo stesso sarà considerato un lavoratore a tutti gli effetti ed il suo rapporto dovrà essere inquadrato nelle ordinarie forme del lavoro subordinato, autonomo, delle collaborazioni coordinate e continuative, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, della prestazione occasionale.
Nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, agli enti sportivi dilettantistici, così come agli organismi sportivi riconosciuti dal CONI, la riforma riconosce la possibilità di avvalersi di “amatori” che mettano a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport con finalità amatoriali. La loro attività dovrà essere personale, spontanea, gratuita e senza fine di lucro, neanche indiretto. Per tali prestazioni potranno essere riconosciuti esclusivamente premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spesa, anche forfettari. Qualora tali indennità e rimborsi dovessero superare il limite reddituale di cui all’art. 69, co. 2, TUIR (€ 10.000,00), tali prestazioni saranno da considerarsi di natura professionale per l’intero importo e, pertanto, da assoggettare al regime dei lavoratori sportivi.
❖ PROROGA DI TERMINI IN MATERI A DI SPORT (Decreto “MILLEPROROGHE 2023”)
Cosa prevede il Decreto “MILLEPROROGHE 2023” – modifica del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198?
Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. Decreto “Milleproroghe 2023”)
È stata approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati (non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale al momento in cui si scrive) la Legge di Conversione del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Decreto “Milleproroghe 2023”). In sede di conversione sono state apportate modifiche di interesse per il mondo sportivo ed associativo.
❖ Proroga di termini in materia di sport
Nel dettaglio, l’art. 16 del Decreto, così come modificato dal Parlamento, dispone quanto segue:
a. il rinvio al 1° luglio 2023 dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al lgs. n.36/2021 e ss.mm. relative alla nuova disciplina degli enti sportivi professionistici e dilettantistici e del lavoro sportivo; conseguentemente, le abrogazioni delle norme attualmente in vigore, previste dall’art. 52 del medesimo Decreto, vengono rinviate alla medesima data del 01/07/2023. Tale previsione comporta che, fino al 30/06/2023 continuerà ad essere operativa la vigente disciplina dell’art. 67, comma 1, lett. m) TUIR, relativa ai compensi erogati agli sportivi dilettanti (i c.d. “compensi sportivi”).
In sede di conversione è stato precisato che per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che nel periodo d’imposta 2023 avranno percepito compensi ex art. 67 TUIR e, successivamente, compensi di lavoro sportivo, come disciplinati dalla Riforma, l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per l’intero periodo d’imposta non potrà superare l’importo complessivo di 15.000 Euro.
b. la riformulazione del cronoprogramma per l’abrogazione del “vincolo sportivo”:
- viene anticipata al 01/07/2023 l’abrogazione del regime del vincolo per i “nuovi tesseramenti”, cioè per i tesseramenti operati per la prima volta a decorrere da tale data;
- viene posticipata al 01/07/2024 l’abrogazione del regime del vincolo per i tesseramenti “che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti”. Ciò significa che a far data dal 01/08/2024 nessun rinnovo di tesseramento potrà essere operato in automatico senza il consenso dello sportivo interessato.
Le FSN e le DSA interessate sono tenute ad approvare con proprio regolamento entro il 31 dicembre 2023 le norme sul premio di formazione tecnica di cui all’art. 31, co. 2 del D.lgs. 36/2021. Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi provvederà l’Autorità politica delegata in materia di sport con proprio Decreto.
In ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalle FSN e DSA che, decorso il predetto termine, non abbiano provveduto all’adozione del regolamento, si intende abolito il 31/12/2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto in ordine all’abolizione del vincolo sportivo entro il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti.
❖ Proroga di termini in materia di Terzo Settore
Il Parlamento ha esteso al 31 dicembre 2023 (in luogo del previgente 31 dicembre 2022) il termine per l’applicazione delle norme previgenti al nuovo Codice del Terzo Settore, ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri di Onlus, ODV (Organizzazioni di Volontariato), APS (Associazioni di promozione sociale), in attesa della piena operatività del RUNTS.
Quali conseguenze ci sono per le ASD/SSD iscritte al nuovo Registro Nazionale delle Attività Dilettantistiche?
Gli iscritti al nuovo Registro possono acquisire la personalità giuridica di diritto privato con modalità semplificata. Con la domanda di iscrizione sarà possibile presentare istanza di riconoscimento della personalità giuridica dell’associazione, in deroga alla disciplina ordinaria (di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361), previo deposito da parte del Notaio nominato, dell’atto costitutivo e dello statuto successivamente alla verifica sulla sussistenza delle condizioni di legge. Dall’esame del testo attuale della norma pare di poter dire che non sia prevista alcuna soglia minima di patrimonio vincolato.
Tale riconoscimento farà sì che le associazioni sportive dilettantistiche acquisiscano un’autonomia patrimoniale perfetta con la separazione del patrimonio dell’associazione da quello del legale rappresentante e di chi agisce in nome e per conto dell’associazione stessa.
Quali sono le disposizioni del “PNRR 2” (Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 – GU Serie Generale n. 100 del 30-04-2022) di interesse per il mondo sportivo ed associativo?
➢ Fattura elettronica anche per minimi, forfettari e soggetti in regime ex L. 398/1991 (art. 18, commi 2-3). Il Governo ha esteso l’obbligo di fatturazione elettronica e di trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati ai soggetti passivi che:
* rientrano nel c.d. “regime di vantaggio” (art. 27, commi 1 e 2, Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)
* applicano il regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)
* che si trovano in “regime di 398” (dunque anche ai sodalizi sportivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli 1 e 2 della L. 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000)
Tale obbligo si applicherà a partire dal:
– 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno 2021 abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000
– 1° gennaio 2024 per i soggetti che non raggiungono tale soglia
Per il solo primo trimestre di vigenza dell’obbligo – luglio/settembre 2022 – non sono previste sanzioni a carico dei nuovi soggetti interessati a condizione che la fattura elettronica venga emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
➢ Sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici (art. 18, co. 1). È stata anticipata al 30 giugno 2022 l’entrata in vigore della disciplina che prevede, nei casi di mancata accettazione di un pagamento elettronico di qualsiasi importo da parte di un soggetto obbligato, l’applicazione della sanzione pecuniaria pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione.
Cosa prevede la defiscalizzazione dei proventi commerciali?
Le associazioni sportive dilettantistiche che utilizzano il regime fiscale forfettario di cui alla legge n. 398/91 è una importante agevolazione che consente di defiscalizzare ai fini delle imposte sul reddito specifiche tipologie di proventi altrimenti qualificabili come commerciali.
In base alla previsione di cui all’articolo 25, comma 2, lettere a) e b), della legge n. 133 del 1999, infatti, non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che hanno optato per il regime di favore di cui alla legge n. 398 del 1991, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo complessivamente non superiore a 51.645,69 euro:
- I proventi realizzati “nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali”;
- I proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all’articolo 143, comma 3, lettera a) del TUIR (raccolta pubblica di fondi effettuata in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione). Il motoclub, quindi, ha la possibilità di non assoggettare a tassazione ai fini delle imposte sul reddito i proventi derivanti dalla organizzazione di raccolte fondi anche a fronte della cessione di beni di modico valore e i proventi derivanti da attività natura commerciale connessi all’attività sportiva, a condizione però che siano conseguiti per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo complessivamente non superiore a 51.645,69 euro.
Obblighi per l’applicabilità della defiscalizzazione
- Obbligo di rendicontazione che consiste nella redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, di un apposito e separato rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22 del DPR n. 600 del 1973, nel quale vanno riportate, in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, le entrate e le spese afferenti ciascuno degli eventi realizzati.
- È necessario, per quanto riguarda le attività commerciali, che siano strutturalmente funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica e rese in concomitanza con lo svolgimento della manifestazione stessa. A titolo esemplificativo possono annoverarsi fra i proventi agevolabili quelli derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande in occasione dell’evento sportivo, dalla vendita di materiali sportivi, di gadget, dalle sponsorizzazioni, dalle cene sociali, dalle lotterie etc..
- Per le raccolte di fondi, invece, queste possono essere realizzate anche attraverso la vendita di beni e servizi resi a fronte di offerte non commisurate al valore del bene venduto o del servizio prestato.
È importantissimo chiarire però che, come ribadito anche dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 18/2018, la previsione agevolativa di cui all’articolo 25 cit., opera solo agli effetti dell’IRES e non dell’IVA.
Per quanto riguarda il trattamento tributario ai fini IVA, un soggetto già avente la qualifica di soggetto passivo ai fini IVA per talune sue attività economiche, deve essere considerato come soggetto passivo ai fini IVA sempre, per qualsiasi altra attività esercitata in modo occasionale che si sostanzi nella cessione di beni o nella prestazione di servizi.
In occasione dei due eventi nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, per le associazioni e società sportive dilettantistiche queste costituiscono comunque operazioni rilevanti agli effetti dell’IVA posto che, l’esercizio dell’opzione per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991 (cui è condizionata la fruibilità dell’agevolazione ai fini IRES di cui all’articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999) presuppone lo svolgimento già in maniera abituale di attività qualificabili come commerciali e, quindi, la soggettività passiva ai fini Iva dell’ente.