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Chiarimento sul Decreto Legislativo n. 39/2014

Con riferimento a quanto prescritto dal Decreto Legislativo n. 39/2014, si chiarisce che il Ministero ha diffuso due interpretazioni che escludono che i tecnici ed i volontari che non abbiano un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con organizzazioni sportive (Federazioni, società, enti, ecc) rientrino nell’obbligo previsto.
Allo stesso tempo il Ministero afferma che, anche ove esistesse l’obbligo (per i dipendenti e i lavoratori autonomi), nelle more del rilascio della certificazione dal Casellario, rimane valida l’autocertificazione ai sensi del DPR 445 del 2000 – art. 46 comma 1 lettera aa).
Pertanto, alla luce di questa interpretazione, sollecitata da più parti (tra cui questa Federazione con nota del 31/03/2014, e da autorevoli Istituzioni quali il CONI e grandi organizzazioni di volontariato)  rimane in carico alle società sportive che avessero soggetti rientranti in questa categoria (si ripete, personale con rapporto di lavoro subordinato che intrattiene regolari rapporti con minori, o personale con contratto di lavoro autonomo nelle stesse condizioni, con l’esclusione di tutti coloro che rientrano nell’area del volontariato o che percepiscono compensi ai sensi ex art. 67 primo comma let. M del TUIR) di fare richiesta documentata ai soggetti interessati, acquisendo, nelle more del rilascio della certificazione del Casellario, loro autocertificazione.

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