Si riportano di seguito le nuove disposizioni emanate dal Decreto del Presidente del Consiglio in data 25 febbraio 2020 all’Art.1- Lett. A:
“a) in tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché’ delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, richiamato in premessa (clicca qui per il Decreto);”
I Comuni (“zone rosse”) indicati in cui l’attività deve essere comunque bloccata sono i seguenti:
Nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D’Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; j) Terranova dei Passerini.
Nella Regione Veneto: a) Vò
Inoltre si fa presente che l’Art. 3 (Disposizioni finali) dispone al punto 2:
Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data odierna e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 1° marzo 2020 compreso. Fatto salvo quanto previsto all’art. 2, comma 2, restano ferme le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020.
Pertanto:
- Per garantire l’omogeneità delle condizioni di tutte le manifestazioni sportive che si svolgono sul territorio nazionale, in via precauzionale ed esclusivamente fino al 1° marzo 2020 compreso, sono sospese tutte le attività sportive nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte;
- Sono ammesse nelle stesse regioni le attività di allenamento senza presenza di pubblico, ad eccezione delle “zone rosse” nelle quali è sospesa ogni attività sportiva;
- Nessuna norma di carattere nazionale vieta, allo stato, la libera circolazioni di atleti (piloti) all’interno dello Stato Italiano per prendere parte a manifestazioni sportive in altre regioni, ad eccezione di quelli provenienti dalla “zone rosse” che non possono lasciare il comune di residenza.
Si pregano i Comitati Regionali, i Comitati Sportivi, i Gruppi degli Ufficiali di Gara di applicare le disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.