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Aggiornamento su disposizioni per le manifestazioni sportive ai fini del contenimento del Coronavirus. Confermato stop alle manifestazioni sportive in sei Regioni fino al 1° marzo, ad esclusione degli allenamenti senza la presenza di pubblico. Totalmente vietate le attività sportive di ogni tipo (compresi gli allenamenti) nelle “zone rosse”.

Si riportano di seguito le nuove disposizioni emanate dal Decreto del Presidente del Consiglio in data 25 febbraio 2020 all’Art.1- Lett. A:

“a) in tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché’ delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, richiamato in premessa (clicca qui per il Decreto);”

I Comuni (“zone rosse”) indicati in cui l’attività deve essere comunque bloccata sono i seguenti:

Nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D’Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; j) Terranova dei Passerini.

Nella Regione Veneto: a)

Inoltre si fa presente che l’Art. 3 (Disposizioni finali) dispone al punto 2:

Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data odierna e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 1° marzo 2020 compreso. Fatto salvo quanto previsto all’art. 2, comma 2, restano ferme le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020.

Pertanto:

  1. Per garantire l’omogeneità delle condizioni di tutte le manifestazioni sportive che si svolgono sul territorio nazionale, in via precauzionale ed esclusivamente fino al 1° marzo 2020 compreso, sono sospese tutte le attività sportive nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte;
  2. Sono ammesse nelle stesse regioni le attività di allenamento senza presenza di pubblico, ad eccezione delle “zone rosse” nelle quali è sospesa ogni attività sportiva;
  3. Nessuna norma di carattere nazionale vieta, allo stato, la libera circolazioni di atleti (piloti) all’interno dello Stato Italiano per prendere parte a manifestazioni sportive in altre regioni, ad eccezione di quelli provenienti dalla “zone rosse” che non possono lasciare il comune di residenza.

Si pregano i Comitati Regionali, i Comitati Sportivi, i Gruppi degli Ufficiali di Gara di applicare le disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

 

 

 

 

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