Approvato l’emendamento al progetto di legge 304/16, presentato dal Consigliere Regionale Lorenzo Sospiri.
La Federazione Motociclistica Italiana, in audizione presso la III^ Commissione della Regione Abruzzo – Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive, ha sostenuto con forza l’approvazione di un emendamento molto importante per l’attività motociclistica fuoristrada. La modifica, di cui riportiamo di seguito il testo integrale, è avvenuta in conformità con il Nuovo Codice della Strada ed ha permesso di evitare il blocco assoluto dei mezzi motorizzati al di fuori delle strade asfaltate, aprendo la possibilità al transito sulle strade a fondo naturale sia per attività sportiva che per attività turistica.
Il Coordinatore del Dipartimento Politiche Istituzionali FMI – Tony Mori – ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto, affermando come il proibizionismo non potrà mai rappresentare la soluzione ad un problema, ritenendo fondamentale il confronto tra le parti e il prosieguo delle attività di sensibilizzazione che la FMI sta portando avanti. Sempre Tony Mori ha dichiarato: ”Oltre a questo importante successo in Abruzzo, il Dipartimento Politiche Istituzionali FMI sta seguendo numerosi progetti in collaborazione con le Istituzioni dello Stato, allo scopo di creare rapporti per lo sviluppo e la diffusione del motociclismo, cercando, specialmente per l’attività off-road, di individuare le linee guida che garantiscano il rispetto dell’ambiente e il diritto di esercitare un’attività sportiva riconosciuta dal CONI”.
Testo dell’Emendamento
“Il Comma 7 dell’art. 45 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo) è sostituito dal seguente:
7. Fatto salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante Nuovo codice della Strada, nei boschi e sui pascoli come definiti dall’art. 3, è proibita la circolazione di mezzi meccanici motorizzati al di fuori delle strade e piste esistenti e l’eventuale loro sosta oltre i 3 metri lineari dai rispettivi cigli, fatte salve le esigenze di pubblica incolumità ed eccettuati i casi di cui ai commi 3 e 4, per i quali è consentita anche la sosta di veicoli nelle aree ricomprese entro 3 metri lineari dal ciglio delle strade comunque carrozzabili.”