Con deliberazione n. 1518 del 15 luglio 2014, il Consiglio Nazionale del CONI ha approvato, in attuazione del programma di riforma della giustizia sportiva il Codice della Giustizia Sportiva, i nuovi Principi di Giustizia Sportiva ed i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.
Pertanto, in applicazione di quanto prescritto dall’art. 26 del Codice stesso il Consiglio Federale della Federazione Motociclistica Italiana, in programma il giorno 30 gennaio 2015, dovrà procedere a nominare i nuovi componenti del Tribunale Federale tra quanti avranno inviato tempestivamente manifestazione di interesse ai sensi del presente invito.
Ruolo del Tribunale Federale
- E’ Organo di Giustizia Federale di I grado istituto presso la Federazione
- Il Tribunale Federale giudica in I grado su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale.
Nomina dei componenti del Tribunale Federale
Secondo quanto indicato all’art. 5 comma 3 del Codice di Giustizia rientra tra le competenze della Commissione Federale di Garanzia, già nominata dal CF n. 12 del 5/6 dicembre 2014 con provvedimento n. 331/2014, individuare, con determinazione non più sindacabile, tra coloro che ne facciano richiesta a seguito del presente invito pubblico a manifestare interesse, i soggetti idonei ad essere nominati componenti del Tribunale Federale, conformemente alle disposizioni statutarie ed a quelle stabilite nel Codice di Giustizia del CONI.
I componenti degli Organi di Giustizia Federale sono nominati dal Consiglio Federale tra i soggetti preliminarmente dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
Requisiti per la nomina dei componenti del Tribunale Federale
Possono essere dichiarati idonei alla nomina quali componenti del Tribunale Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell’ambito dell’ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
- Professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche
- Magistrati, anche a riposo, della giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile o militare
- Avvocati dello Stato, anche a riposo
- Notai
- Avvocati iscritti da almeno 5 anni negli albi dei relativi consigli dell’ordine.
Durata della nomina dei componenti del Tribunale Federale
I componenti del Tribunale Federale durano in carica 4 anni ed il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
Composizione del Tribunale Federale
Il Tribunale Federale si compone di 5 membri, nominati dal Consiglio Federale tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
Il Consiglio Federale individua anche colui che svolgerà le funzioni di Presidente del Tribunale Federale.
Il Tribunale Federale giudica in composizione collegiale, con un numero invariabile di 3 componenti, di volta in volta individuati dal Presidente stesso.
Pertanto, alla luce di quanto evidenziato, sono invitati a manifestare il proprio interesse coloro che, in possesso dei requisiti previsti, intendano presentare la propria candidatura nell’ambito del Tribunale Federale della Federazione Motociclistica Italiana.
Le manifestazioni di interesse, corredate da apposito curriculum vitae attestante i requisiti richiesti e debitamente sottoscritte, dovranno pervenire entro e non oltre la data del 26/01/2015 alle ore 10:00 esclusivamente a mezzo di posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi:
segreteria@federmoto.it
segreteria@pec.federmoto.it
Le stesse non sono in alcun modo impegnative per la Federazione che può, a sua assoluta discrezione, servirsene in tutto o in parte, riaprire i termini e comunque completare le nomine in base a considerazioni di opportunità e funzionalità.
Per qualsiasi ulteriore informazione, di seguito il link di riferimento:
http://www.coni.it/it/coni/regolamenti-e-circolari.html