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Termini di presentazione dei ricorsi

Ricorso al Giudice Sportivo Nazionale

L’istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro il termine di 3 giorni dal compimento dell’evento  (ex art. 77.1 RdG);

L’istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l’istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare (ex art. 77.2 RdG).

Ricorso alla Corte Federale d’Appello in funzione propria ed in funzione di Corte Sportiva d’Appello

Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale Federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata, ivi compresa la Procura Federale, innanzi alla Corte Federale d’Appello.

Il ricorso è depositato presso la Corte Federale d’Appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione (ex art. 95.2  RdG).

Anche le pronunce del Giudice Sportivo Nazionale possono essere impugnate, con reclamo alla Corte Federale d’Appello in funzione di Corte Sportiva d’Appello.

Il ricorso può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura Federale; esso è depositato presso la Corte Federale d’Appello in funzione di Corte Sportiva d’Appello entro un termine perentorio di sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata (ex art. 81.2 RdG).

 

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