Il Giudice Sportivo Nazionale pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
b) la regolarità dei campi e degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
e) le sanzioni sportive ed i provvedimenti disposti dagli Ufficiali di Gara di cui all’art. 9 dello Statuto Federale;
f) ogni altro fatto rilevante per l’ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo Nazionale sono instaurati:
– d’ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
– su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale.