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L’ufficio del Giudice Sportivo Nazionale

Il Giudice Sportivo Nazionale pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:

a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;

b) la regolarità dei campi e degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;

c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;

d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;

e) le sanzioni sportive ed i provvedimenti disposti dagli Ufficiali di Gara di cui all’art. 9 dello Statuto Federale;

f) ogni altro fatto rilevante per l’ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

 

I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo Nazionale sono instaurati:

– d’ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;

– su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale.

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